Il dovere di fornire le informazioni richieste all’interessato previsto dal GDPR è strettamente collegato alla richiesta del cittadino formulata nell’esercizio del diritto di accesso e rappresenta il riscontro che il titolare del trattamento ha il dovere di fornire all’interessato senza alcun aggravio economico, salvo il caso in cui risultino manifestamente infondate o eccessive.
Quanto alla tempistica è stato fissato un termine massimo di un mese, prorogabile nei casi di complessità o di elevato numero di richieste. Se non dovesse rispettarla, vengono ad attivarsi ulteriori diritti di azione riconosciuti all’interessato.
Il diritto alla portabilità dei dati è predisposto, funzionalmente, sul riconoscimento del diritto del cittadino di trasmettere i propri dati, forniti ad un titolare del trattamento, ad altro titolare.
E’ un diritto assoluto, cui il primo soggetto che ha ricevuto i dati non può opporsi né tantomeno creare impedimenti. Anzi, nel caso in cui fosse tecnicamente fattibile, l’interessato potrà ottenere la trasmissione diretta dei dati dall’uno all’altro.